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Ascolta il primo #podcast per #Avvocati tecnologici sul #ProcessoTelematico e il Mondo #Digitale. Admin: @fposati.
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In realtà l' @Avvocatotecnologico dovrebbe pensare a fare l'investimento e acquistare il proprio dominio per #sicurezza e gestione del dato.

Ormai le mail sono il nostro biglietto da visita #digitale
Esame di stato e il digitale
Noi stiamo qui a parlare di #processotelematico, di modernità e di apertura al #digitale nella professione forense. Ma i fatti ci smentiscono sempre

I praticanti abilitati vivono mesi caldi, aumentano le ansie e la tensione. Si avvicina l'Esame di Stato ed l'11 novembre prossimo è il termine ultimo per la presentare la domanda di iscrizione all'esame. Una scadenza che può costare 18 mesi di #praticaforense senza appello.

In una visione di semplificazione il DM 23/08/2016, pubblicato in CU il 2/09/2016 ha stabilito l'esclusività del canale telematico per la presentazione della domanda d'iscrizione. Dovremmo avere quindi speranza che qualcosa stia cambiando in una visione di modernità a 360° che coinvolga tutti i protagonisti, anche i futuri #avvocati, #einvece siamo tornati indietro di quasi 20 anni: nell'era dello #SPID dobbiamo allegare ancora il documento di riconoscimento per accertare la nostra identità. #PEC e #firmadigitale non se ne parla. #Pagamentitelematici sono assenti. Non va bene! questo non è semplificazione. È solo #burocraziadigitale

Nell'art. 4 c'è tutto il bestiario del #processocartamatico. Se i futuri avvocati si avvicinano in questa maniera al digitale, dovremo aspettare altri 20 anni per progredire, quando arriveremo su Marte! #senzasperanza 😞
🗣 #NEW #processotelematico

MANUTENZIONE SISTEMI PCT
Il Ministero informa che, per aggiornamenti tecnici, a partire dalle ore 17.00 di domani 16 dicembre 2016 e sino, al massimo, alle ore 8.00 del 19 dicembre saranno resi indisponibili tutti i servizi informatici del settore civile .

Rimarranno attivi i servizi di posta elettronica certificata e sarà, quindi, possibile il deposito telematico da parte degli avvocati, dei professionisti e degli altri soggetti abilitati esterni anche se i messaggi relativi agli esiti dei controlli automatici potrebbero pervenire solo al riavvio definitivo di tutti i sistemi.


📲📬 NOTIFICA CARTELLE VIA PEC
Il D.L. 193/2016 recentemente convertito con modifiche dalla L. 225/2016 (G.U. 2/12/2016) ha introdotto al c. 6 dell'art. 7-quater  l' obbligo di notifica degli avvisi di accertamento e delle cartelle di pagamento ad imprese e professionisti mediante utilizzo della PEC; in particolare testualmente che

" In deroga all'articolo 149-bis del codice di procedura civile e alle modalità di notificazione previste dalle norme relative alle singole leggi d'imposta non compatibili con quelle di cui al presente comma, la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati alle imprese individuali o costituite in forma societaria e ai professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato può essere effettuata direttamente dal competente ufficio con le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC). All'ufficio sono consentite la consultazione telematica e l'estrazione, anche in forma massiva, di tali indirizzi. Se la casella di posta elettronica risulta satura, l'ufficio effettua un secondo tentativo di consegna decorsi almeno sette giorni dal primo invio. Se anche a seguito di tale tentativo la casella di posta elettronica risulta satura oppure se l'indirizzo di posta elettronica del destinatario non risulta valido o attivo, la notificazione deve essere eseguita mediante deposito telematico dell'atto nell'area riservata del sito internet della società InfoCamere Scpa e pubblicazione, entro il secondo giorno successivo a quello di deposito, del relativo avviso nello stesso sito, per la durata di quindici giorni; l'ufficio inoltre da' notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata, senza ulteriori adempimenti a proprio carico. Ai fini del rispetto dei termini di prescrizione e decadenza, la notificazione si intende comunque perfezionata per il notificante nel momento in cui il suo gestore della casella di posta elettronica certificata gli trasmette la ricevuta di accettazione con la relativa attestazione temporale che certifica l'avvenuta spedizione del messaggio, mentre per il destinatario si intende perfezionata alla data di avvenuta consegna contenuta nella ricevuta che il gestore della casella di posta elettronica certificata del destinatario trasmette all'ufficio o, nei casi di cui al periodo precedente, nel quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nel sito internet della società InfoCamere Scpa".

La norma aggiunge al c. 7 che "Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano alle notificazioni degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati ai contribuenti effettuate a decorrere dal 1º luglio 2017. Resta ferma per gli avvisi e gli altri atti che per legge devono essere notificati fino al 30 giugno 2017 la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

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@rudybandiera segnala #infografica sull'evoluzioni delle generazioni in Italia, sempre più verso il #digitale
Buonasera @avvocatotecnologico! A breve una nuova puntata del #podcast. Facciamo il punto della situazione del #processotelematico per il 2016 e le sfide del 2017: parleremo di #PCT #PAT, #sicurezzainformatica e di come cambierà il Mondo #digitale. #Staytuned e ricorda, viviamo il #futurodigitale 😎💻📱
Ultime dalla Cassazione via @vicaprio

" In tema di ricorso per cassazione, qualora la notificazione della sentenza impugnata sia stata eseguita con modalità telematica ai sensi dell'art. 3-bis della legge n. 53 del 1994, per soddisfare l'onere di deposito della copia autentica della relazione di notificazione ex art. 369, comma 2, n.2, cod. proc. civ., il difensore del ricorrente, destinatario della notificazione, deve estrarre copie cartacee del messaggio di posta elettronica certificata pervenutogli, e della relazione di notificazione redatta dal mittente ex art. 3-bis, comma 5, legge n. 53 del 1994, attestare con propria sottoscrizione autografa la conformità agli originali digitali delle copie analogiche formate e depositare queste ultime presso la cancelleria della Corte entro il termine stabilito dalla disciplina codicistica"

#Massima #Cassazione, sez. 3 civile, 14 luglio 2017, n. 17450, pres. Vivaldi, est. Fanticini

#pct #processotelematico #PEC #attestazione #conformità #digitale #notifica